![]()
GHS
Modifiche legislative delle MSDS secondo REACH
schede di sicurezza MSDS safety data sheet GHS ADR XXX XXXI etichettatura REACH pitture vernici adesivi inchiostri detergenza detergenti elettrodeposizioni
Aggiornamento: 15.03.2010 - aggiornamenti indicati con: * in blu
Sommario
CLP Classificazione, Etichettatura e Confezionamento"
*
CLP Classificazione, Etichettatura e Confezionamento" *
DPD:Dangerous Preparations Directive - Directive 1999/45/EC
DSD:Dangerous Substances Directive - Directive 67/548/EEC
FEBBRAIO 2010
Articoli in evidenza
REACH: REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
- articolo 31, paragrafo 9: REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:
a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
c) allorché è stata imposta una restrizione.
La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come "Revisione: (data)" è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione.)
Comunicato
Allegato II: prescrizioni per la compilazione delle Schede di Sicurezza
E’ stata emessa dal REACH Committee la bozza riveduta e corretta dell’Allegato II (vedi anche InfoREACH del 19 gennaio u.s.) in cui si è tenuto conto delle richieste delle Autorità Competenti e delle Associazioni europee riguardo alle ultime 4 cifre del numero di registrazione ( sono quelle che identificano il registrante) per cui dette 4 cifre potranno essere omesse dalle SDS solo da parte dei distributori e degli utilizzatori a valle, che però dovranno premurarsi di comunicarle in caso di richiesta da parte delle Autorità di controllo. I produttori e gli importatori non potranno invece avvalersi di detta opportunità, ma dovranno scrivere il numero di registrazione per intero.
Per quanto riguarda il diritto di legge dei distributori ed utilizzatori a valle di omettere le ultime quattro cifre del numero di registrazione, riferirsi alla sezione 1.1 - Identificatore del prodotto, del documento allegato.
Per quanto riguarda il periodo di transizione per l'applicazione delle nuove SDS in conformità con il nuovo Allegato II, si prega riferirsi agli articoli 2(6) e 2(7) del testo allegato ed in particolare:
- fermo restando l'articolo 31, paragrafo 9 del Regolamento REACH, per le sostanze o le miscele già sul mercato, rispettivamente prima del 01 dicembre 2010 e prima del 01 giugno 2015, non e' necessaria la rietichettatura ed il reimballaggio.
Le SDS esistenti sono valide fino al 30-11-2012 per le sostanze ed al 31-05-2017 per le miscele.
- fermo restando l'articolo 31, paragrafo 9 del Regolamento REACH , le SDS per le miscele immesse sul mercato almeno una volta prima dell'01 dicembre 2010, possono continuare ad essere impiegate fino al 30-11-2012 e devono conformarsi al nuovo Allegato solo a partire dal 01 dicembre 2012.
Ricordiamo tuttavia che in caso di autorizzazione, restrizione e quando vengano disponibili nuove informazioni di pericolosita'/rischio, e' necessario aggiornare la SDS immediatamente
Articoli in evidenza
GHS/CLP: REGOLAMENTO (CE) N. 790/2009 DELLA COMMISSIONE del 10agosto 2009 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(1) L’allegatoVI, parte 3, del regolamento (CE) n.1272/2008 contiene due elenchi della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose. La tabella 3.1 presenta la classificazione e l’etichettatura armonizzate di
sostanze pericolose sulla base dei criteri fissati nelle parti da 2 a 5 dell’allegatoI del regolamento (CE) n.1272/2008.
La tabella 3.2 elenca la classificazione e l’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose basate sui criteri fissati nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. Questi due elenchi devono essere modificati per includervi le classificazioni aggiornate delle sostanze già oggetto della classificazione armonizzata e per inserirvi nuove classificazioni armonizzate. Occorre inoltre sopprimere le voci relative a determinate sostanze.
(2) È necessario modificare l’allegatoVI del regolamento (CE) n.1272/2008 per rispecchiare le recenti modifiche dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE introdotte dalla direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (3) e dalla direttiva 2009/2/CE della Commissione, del 15 gennaio 2009, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4). Le suddette misure costituiscono adattamenti al progresso tecnico e scientifico ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (CE) n.1272/2008.
(4) Le classificazioni armonizzate definite nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, non si applicano immediatamente, visto che è necessario prevedere un determinato periodo di tempo per permettere agli operatori di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni. Inoltre, sarà necessario prevedere un determinato periodo di tempo per consentire agli operatori di adempiere agli obblighi di registrazione conseguenti alle nuove classificazioni armonizzate delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria1A e1B (Tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (Tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico, ed in particolare agli obblighi di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n.793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e2000/21/CE (1)
DICEMBRE 2009
Il Ministero della Salute, ribadisce il concetto già espresso nella circolare di Novembre.
the 1st Adaptation to Technical Progress (1st ATP) substances included in the 30th and 31st ATPs to Council Directive 67/548/EEC are included in Annex VI to CLP
NOVEMBRE 2009
IL Ministero della Sanità ha emesso la seguente circolare:

Secondo la nostra interpretazione, tale decisione necessita di una maggiore precisazione che fughi ogni dubbio con quanto indicato nelle " Domande frequenti" della agenzia ECHA.
Inseriamo il link relativo: http://echa.europa.eu/doc/classification/questions_and_answers_clp_20090526.pdf
che al capitolo:
5. Labelling
paragrafo:
5.2. Why are there different deadlines for re-labelling and re-packaging?
riporta quanto già indicato nella nostra nota di ottobre 2009:
According to CLP ( regolamento (CE) n. 1272/200,790/2009 ) re-labelling and re-packaging of substances and mixtures which are already in the supply chain (“on the shelves”) before 1
st December 2010 (substances) and 1st June 2015 (mixtures) may be postponed until 1st December 2012 and 1st June 2017, respectively. The additional two years are granted in order to avoid unnecessary burdens of re-labelling and re-packaging on enterprises reclassifying their substances and mixtures according to CLP.
OTTOBRE 2009 estrazione di alcune FAQ
Differenze tra i due sistemi

Have all GHS hazard categories been introduced in the CLP?
No. The scope of the CLP Regulation has been kept as close as possible to the existing EU system. Therefore, although the CLP Regulation introduces all GHS hazard classes, it does not introduce those hazard categories that are not part of current EU legislation, thus none of the following GHS hazard categories is included in CLP:
•
“flammable liquids category 4”,•
“acute toxicity category 5”,•
“skin corrosion/irritation category 3”,•
“aspiration hazard category 2” and•
“acute aquatic toxicity category 2 and 3”.
What is the transitional period and what is it for?
Under CLP, the transitional period is the period of time granted to suppliers of chemicals to change from the DSD / DPD classification system to the CLP rules. Transitional provisions are set out in CLP Article 61, defining essentially two target dates that affect the classification, hazard communication and packaging of hazardous substances and mixtures, namely 1
st December 2010 and 1st June 2015.The applicability of the CLP rules by the aforementioned dates and their relationship to the REACH registration deadlines for phase-in substances are illustrated in the figure below:

Why are there different deadlines for re-labelling and re-packaging?
According to CLP, re-labelling and re-packaging of substances and mixtures which are already in the supply chain (“on the shelves”) before 1
st December 2010 (substances) and 1st June 2015 (mixtures) may be postponed until 1st December 2012 and 1st June 2017, respectively. The additional two years are granted in order to avoid unnecessary burdens of re-labelling and re-packaging on enterprises reclassifying their substances and mixtures according to CLP.
Manufacturer A produces substance A, which was placed on the market for the first time before 1st December 2010. The production is continuous and new batches of the same substance are produced every month. Must a batch produced between 1st December 2010 and 1st December 2012 be labelled according to DSD or CLP?
A batch of a substance produced between 1
st December 2010 and 1st December 2012 must be classified, labelled and packaged according to the CLP Regulation. However, the same batch must also be classified according to DSD and this information shall be made available to downstream users (in particular formulators of mixtures) by means of a Safety Data Sheet.
Do Safety Data Sheets need to reflect the new classification and labelling elements according to the CLP rules?
While requirements for Safety Data Sheets are laid down in REACH, cf. Article 31 and Annex II to the REACH Regulation, they were amended through Articles 57-59 of the CLP Regulation. The amendments provide for the following:
•
until 1st June 2015, the classification of a substance according to DSD shall be provided in the Safety Data Sheet; after 1st December 2010 also the CLP classification shall be provided. This will apply to both Safety Data Sheets for substances on their own and to Safety Data Sheets for mixtures containing these substances.•
until 1st December 2010, if a substance is classified, labelled and packaged according to CLP, the CLP classification shall appear on the Safety Data Sheet, alongside the classification based on the DSD. However, a supplier may choose to identify the CLP classification of a substance in advance of applying CLP to it in full (i.e. no labelling and packaging according to the CLP rules). Where this happens, the supplier may include this information on the accompanying Safety Data Sheet, under the ‘other information’ heading;•
until 1st June 2015, the classification of a mixture according to DPD shall be provided in the Safety Data Sheet;•
until 1st June 2015, if a mixture is classified, labelled and packaged according to CLP, the CLP classification shall appear on the safety data sheet, alongside the classification based on the DPD. However, a supplier may choose to identify the CLP classification of a mixture in advance of applying CLP to it in full (i.e. no labelling and packaging according to the CLP rules). Where this happens, the supplier may include this information on the accompanying Safety Data Sheet, under the ‘other information’ heading;•
from 1st June 2015, substance and mixture classifications according to CLP shall be provided in the Safety Data Sheet. From this date the old legislation (DSD and DPD) will be repealed, and classifications according to DSD or DPD will no longer be allowed.
GIUGNO 2009 INTRODUZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI XXX, XXXI DELLA 67/548 E DELLA NORMATIVA CLP
Chiarimenti per l'etichettatura a seguito della " sovrapposizione " delle due legislazioni.
Per chiarire quale etichettatura utilizzare, riportiamo quanto indicato dalla circolare del Ministero della Sanità.
OGGETTO; CONSEGUENZE OPERATIVE DELLA TRASPOSIZIONE DELL' ALLEGATO 1 ALLA DlREITIVA 67/548/CEE NEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008/CE.
La scelta di sopprimere l'Allegato I alla direttiva 67/548/CEE e della conseguente trasposizione di questo nell'Allegato VI del regolamento CLP, è derivata dall'opportunità di avere in un unico corpo normativo le classificazioni ufficia1i delle sostanze, secondo il "vecchio" sistema di classificazione dettato dalla direttiva 67/548/CEE, nonché quelle relative alle stesse sostanze ma "tradotte" nel nuovo sistema Globally Harmonized System (di seguito "GHS"). Questo è il motivo per cui l'Allegato VI al regolamento CLP contiene due liste separate, la Tabel1a 3.1 contenente le classificazioni secondo il sistema GHS, e la Tabella 3.2 contenente le classificazioni delle medesime sostanze ma secondo il sistema previsto dalla direttiva 67/548/CEE. L'utilità di avere all'interno del regolamento CLP entrambe le liste viene chiarita nel Considerando n. 53 del regolamento CLP; poichè l'applicazione del regolamento CLP è differita e le classificazioni armonizzate secondo i criteri della direttiva 67/548/CEE restano valide per la classificazione delle sostanze e delle miscele durante il successivo periodo transitorio e poichè, trattandosi di liste "aperte", vale a dire suscettibili di adeguamenti al progresso tecnico, esse dovranno coesistere per un tempo ragionevolmente lungo, è essenziale che tutti gli adeguamenti al progresso tecnico vengano effettuati contestualmente su entrambe le liste, evitando peraltro le procedure di recepimento nazionale che sarebbero risultate necessarie qualora l' Allegala 1 alla direttiva 67/548/CEE non fosse stato soppresso.
In riferimento al periodo transitorio previsto dal regolamento CLP, si precisa che:
- è facoltativa l'adozione del nuovo sistema GHS per la classificazione delle sostanze e delle miscele, contestualmente all'uso obbligatorio del vecchio sistema, a partire dall'entrata in vigore del medesimo regolamento fino al 1.12.2010 per le sostanze, e fino al 1.6.2015 per la classificazione delle miscele. Successivamente è obbligatorio per le sostanze, contestualmente all'obbligo di adozione del nuovo sistema di classificazione CLP, continuare ad utilizzare il "vecchio" sistema di classificazione (direttiva 67/548/CEE) fino al 1.6.2015. Dopo tale data ,si manterrà solo l'obbligo di utilizzare il nuovo sistema CLP per classificazione di sostanze e miscele.
- è possibile scegliere tra continuare ad utilizzare il "vecchio" sistema di etichettatura ed imballaggio (direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE) o, in alternativa, adottare il nuovo sistema dall'entrata in vigore del regolamento CLP fino al 1.12.2010 per le sostanze e fino al 1.6.2015 per le miscele. Dopo tali date scatterà l'obbligatorietà dell'adozione del nuovo sistema per l’etichettatura e l' imballaggio di sostanze e miscele. Sarà comunque possibile
per le sostanze immesse sul mercato prima del 1.12.2010 e per le miscele immesse sul mercato prima del 1 .6.2015, non rietichettare e rimballare con le disposizione del nuovo sistema, rispettivamente fino al 1.12.2012 e fino al 1.6.2017.
La circolare prosegue dando alcune indicazioni sulle modifiche introdotte nel passaggio dall’allegato 1 della 67/548 alla tabella 3.2 del regolamento CLP, che qui tralasciamo.
La stessa prosegue però in riferimento al REACH e alle sue disposizioni ( scadenze):
…Per quanto riguarda le modifiche apportate dal 30° e 31° ATP alla direttiva 67/548/CEE, esse non hanno al momento valore giuridico, essendo decaduto l'intero Allegato I alla direttiva 67/548/CEE. Tuttavia, in data 25.03.2009, è stato approvato dal Comitato ex art. 133 del regolamento REACH il primo Adeguamento al Progresso Tecnico dell' Allegato VI al regolamento CLP mediante l'introduzione dei sopracitati 30° e 31° ATP. Sono state a tale riguardo aggiornate sia la Tabella 3.1 che la Tabella 3.2 dell'Allegato VI. Tali modifiche entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, che dovrebbe avvenire ragionevolmente entro Giugno p.V., ma saranno applicabili solo a partire dal 1.12.2010. Nei casi in cui la classificazione di una sostanza viene modificata con il 30° o 31° ATP, i produttori o importatori non saranno quindi obbligati a modificare conseguentemente le etichette delle sostanze fino al 1.12.2010, ma dopo tale data dovranno quanto meno adeguare le classificazioni e l’etichettatura delle miscele contenenti tali sostanze. Resta inteso comunque che le nuove classificazioni introdotte con il l° ATP al regolamento CLP dovranno essere prese in considerazione sia per quanto riguarda gli adempimenti e le scadenze previste dal regolamento REACH, sia per quanto riguarda l'adeguamento delle schede di sicurezza da inviare ag1i utilizzatori a valle, sia come riferimento per altre normative correlate.
A titolo di esempio, se una sostanza è stata riconosciuta e classificata come cancerogena Cat 2 dal 30° o 31 ° ATP (e quindi inclusa come tale nell’ ATP del regolamento CLP), la registrazione secondo il regolamento REACH dovrà tener conto delle proprietà cancerogene della sostanza, e il dossier dovrà essere presentato entro il 1.12.2010 (prima scadenza temporale del periodo transitorio). Una ulteriore considerazione sul nuovo regolamento CLP riguarda i tempi di smaltimento, una volta abitualmente introdotti nei provvedimenti nazionali di recepimento delle direttive della Commissione che adeguavano la direttiva 67/548/CEE. Trattandosi ora di regolamenti della Commissione non è più necessario l'atto di recepimento. Sparisce quindi il concetto di smaltimento delle scorte, perché non previsto dal regolamento CLP. Le partite di prodotto non ancora immesse sul mercato ma presenti nel magazzino del produttore e recanti ancora la vecchia etichetta, non potranno più essere smaltite (ossia immesse sul mercato) entro una determinata data limite. Sarà consentita la presenza sul mercato dei prodotti con la vecchia etichetta fino al 1.l2.2012 solo se già immessi sul mercato, vale a dire già usciti dal magazzino del produttore e presenti " sugli scaffali" dei rivenditori.
MAGGIO 2009: Draft of the 1st ATP published
The draft of the 1st Adaptation to Technical Progress (ATP) to CLP has been published with a proposed implementation date 1.12.2010.
The 1st ATP of CLP adapts CLP Annex VI, Part 3 (tables 3.1 and 3.2) by incorporating the 30th and 31st ATP to Dangerous Substances Directive (DSD). Its publication in Official Journal (OJ) is expected during summer. It will enter into force 20 days after publication in the OJ and apply from 1 December 2010, but may be applied before 1 December 2010 (once into force). Member States will not transpose the 30th and 31st ATP to DSD.
APRILE 2009: CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DEL XXX, XXXI, CLP, GHS, 67/548
OGGETTO: Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) - circolare esplicativa del
Ministero della Salute.
Come era stato gia' annunciato ed anticipato nel corso del convegno del
03-04-2009, e' stata emanata la circolare del Ministero della Salute che
detta alcune indicazioni applicative legate all'entrata in vigore del
regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP).
La circolare viene allegata alla presente e si sofferma, in particolare
modo, sulle implicazioni e gli effetti derivanti dalla soppressione
dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE che e' stato trasposto
nell'allegato VI (Tabelle 3.1 e 3.2) del regolamento richiamato in
precedenza.
Vengono fatti chiarimenti circa l'applicazione del sistema di
classificazione ed etichettatura nel periodo transitorio.
Soprattutto si sottolinea e si richiama l'attenzione delle imprese
associate sul fatto che per le sostanze, a partire dal 01-12-2010,
diverra' obbligatorio il nuovo sistema previsto dal regolamento CLP, ma
si dovra' ancora continuare ad utilizzare il vecchio sistema di
classificazione ed etichettatura previsto dalla Direttiva 67/548/CEE
fino al 01-06-2015 che e' la data di entrata in vigore del nuovo sistema
di classificazione per le miscele.
Vengono, inoltre, segnalate le modifiche intervenute nel trasferimento
dell'Allegato I della direttiva 67/548/CEE nella tabella 3.2
dell'allegato VI del regolamento CLP.
In particolare per 20 sostanze, classificate pericolose per l'ambiente
con frasi di rischio R 50 o R 50/53 sono stati cancellati i limiti di
concentrazione utili ai fini della classificazione delle miscele.
Conseguentemente si sottolinea il fatto che gli operatori che immettono
sul mercato prodotti contenenti tali sostanze dovranno ricalcolare la
pericolosita' della miscela con i criteri stabiliti dal D.M. del
03-04-2007.
Infine si chiarisce che il 30° ed il 31° ATP alla direttiva 67/548/CEE
decaduti per la soppressione dell'Allegato della stessa direttiva,
saranno ripresi nel primo ATP al regolamento CLP che dovrebbe
intervenire nel mese di giugno 2009.
Le modifiche andranno in vigore a partire dal 01-12-2010
CLP, richiede la riclassificazione di tutte le sostanze fabbricate o importate nell'Unione Europea dal 1 dicembre 2010 e dei preparati dal 1 giugno 2015.
Lo scopo del sistema GHS è assicurare medesime pericolosità descritti ed etichettati nello stesso modo in tutto il mondo.
Il sistema GHS si propone di utilizzare un unico metodo di classificazione a livello internazionale, facilitando il compito di attribuzione delle pericolosità e unificando i risultati verso una migliore protezione dell'uomo e della natura.
Le Società dovranno ri-valutare la classificazione di tutte le loro sostanze e miscele. Sarà necessario ri-stampare e inviare le MSDS e le etichette riportate sulle confezioni anche alla luce dei risultati applicativi dettati dal seguito delle disposizioni riferite alla catena di approvvigionamento e impiego ( vedi: DOWNSTREAM USERS).
L'impatto diretto della CLP/GHS sarà:
- sulla valutazione delle sostanze e preparati offerti
- sulle MSDS come ricalcolo, stampa, allegati
- sull'etichettatura delle confezioni
REGOLAMENTO CLP/ GHS
Nella Gazzetta Ufficiale Europea L 353 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
Con questo provvedimento l’UE allinea la sua legislazione relativa alla classificazione, etichettatura ed imballaggio al “Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals” (GHS) promosso dall’ONU.
GHS è un progetto di respiro mondiale il cui scopo è quello di classificare tutte le sostanze chimiche in maniera uniforme in tutto il mondo e facilitare così non solo il commercio delle stesse ma anche la loro conoscenza per quanto riguarda usi e pericolosità.
L’entrata in vigore è prevista in due tempi:
1° dicembre 2010 per le sostanze e 1° giugno 2015 per le miscele
Dal 1° gennaio 2009 e fino a queste due scadenze in tercorre un periodo di transizione durante il quale sono comunque validi entrambi i sistemi.
Il Regolamento CLP non ingloba completamente tutto il sistema GHS, alcune categorie di pericolo non sono state adottate ed altre invece aggiunte: i due schemi non vanno confusi in quanto non sono completamente identici; l’impatto complessivo di questo cambiamento è attualmente in esame da parte della Commissione la quale prevede di emettere a metà anno un documento guida in proposito.
The 31st ATP - Dangerous Substances Directive
The 31st ATP (adaptation to technical progress) of the EU Dangerous Substances Directive (DSD) has been published in the EU Official Journal, including more than 600 substances. As you may know the adaptations introduce or change the classification and labelling of the substances.
This is the final ATP concerning the DSD, since the Directive is superseded by the REACH Regulation and (since 20 January) the CLP Regulation.
The Commission will propose the 1st ATP to the new CLP Regulation by end March 2009 and it will contain both the 30th ATP and the 31st ATP of the DSD. It can be expected to be published by the end of June.
The 2nd ATP will likely contain the 3rd revision of the UN GHS.
Final CLP Regulation
The CLP Regulation has been adopted by the Council in December without any comments. The text can be found at the following link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF
Regulations have been published to amend other EU laws on detergents, toys, cosmetics, end-of-live vehicles, waste electrical and electronic equipment and solvents, to bring them in line with the new CLP Regulation. The final texts are available at the FECC secretariat
La nuova "Classificazione, Etichettatura e Confezionamento" (CLP), regolamento (EC) N° 1272/2008, pubblicata il 31 dicembre 2008, allinea la legislazione europea alla Classificazione, Etichettatura e Confezionamento delle sostanze e miscele con il sistema Globale di Armonizzazione delle Nazioni Unite (GHS).
Tale Regolamento CLP completa e modifica in parte la Registrazione,
Valutazione, Autorizzazione e Restrizione dei prodotti chimici ( REACH),
regolamento (EC) 1907/2006.