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10 passi per la preparazione delle schede di sicurezza

MODULI: i moduli che costituiscono il programma JMT CHEM

ESEMPIO MSDS GHS/CLP _ DSP

 

BREVI DAL MERCATO

BREVI DAL MERCATO

16/07/2009

Chiarimenti del Ministero della Sanità dopo modifiche della 67/548 - XXX, XXXI adeguamento e normativa CLP

     

16/06/2009 Obbligo d'inserimento del N° di Registrazione REACH.

04/03/2009 Regolamento 1272/2008, GHS ESEMPIO MSDS GHS/CLP _ DSP 14/02/2007 2004/42/CE prodotti vernicianti e subcategoria Allegato II

 

REACH

2006/8/CE

2004/42/CE VOC

2004/42/CE prodotti vernicianti e subgategoria Allegato II

2004/648/CE DETERGENTI

MSDS Normative in vigore

Normative: Versione software

GALVANICA

Sistemi industriali tintometrici

VERSIONE IN USO: 19.07.2010

Versione 4.2: regolamento 1907/2006- 453/2010  REACH( SDS )-direttive 67/548/CEE (XXX, XXXI APT)( DSD ), 1999/45/CE ~ 2001/60/CE (preparati)( DPD ), 76/769/CEE (commercializzazione), ADR 2009, RID 2009, (IMDG 34-08), (ICAO/IATA 2008) e Anesso II del Regolamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), limiti di esposizione VLA 2010

. Vengono prese in considerazione le Direttive 2004/42/CE e 1999/13/CE per il contenuto e le emissioni di composti organici volatili (COV 2010), la 2006/8/CE che utilizza nuovi metodi di calcolo per preparati CMR e preparati contenenti sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico, la 2004/648 per i detergenti, la 98/8/CE dei biocidi, Direttiva 75/324/CEE~94/1/CE su generatori di aerosol e la Direttiva 87/404/CEE

Il data base delle sostanze si è arricchito di tutte le informazioni ufficialmente disponibili per soddisfare le stringenti richieste del REACH / CLP, in particolare per i capitoli ECOTOSSICITA', SICUREZZA SUL LAVORO, permettendo il calcolo, dove applicabile, dei valori relativi.

 

AGGIORNAMENTI PROSSIMI

- GHS A PARTIRE DA DICEMBRE 2010

- eSDS, che tengano in considerazione gli usi possibili e gli scenari di esposizione, saranno disponibili dopo il 30/11/2010, una volta conclusa la prima fase di registrazione delle sostanze secondo il REACH.

 

16/07/2009

Chiarimenti del Ministero della Sanità dopo modifiche della 67/548 - XXX, XXXI adeguamento e normativa CLP

16/06/2009

Obbligo d'inserimento del N° di Registrazione REACH.

REACH MSDS - Le ULTIME 4 CIFRE del NUMERO di REGISTRAZIONE (NdR)
E’ ancora in discussione la possibilità di omettere le ultime quattro cifre del NdR nelle SDS poiché ci sono pareri discordi. Il problema può essere valutato in tre punti:
◊ Fattibiltà
Le ultime 4 cifre creerebbero un significativo sovraccarico di lavoro amministrativo per i distributori; essi infatti per ragioni commerciali , geografiche ed altro hanno l’abitudine di acquistare la stessa
sostanza da diversi fornitori e quindi usano una SDS standardizzata per ogni mercato.Il mantenere il NdR completo, come richiesto dal REACH, sarebbe virtualmente impossibile dal momento che i distributori cambiano frequentemente i fornitori per una stessa sostanza e fanno miscele dello stesso tipo di sostanza, ma proveniente da diversi fornitori. Ciò comporterebbe il mantenimento di un extra dettaglio di informazione nel sistema aziendale. Gli utilizzatori a valle poi verrebbero sovraccaricati di SDS senza un beneficio aggiuntivo per quanto riguarda l’utilizzo sicuro della sostanza.
◊ Riservatezza
Nel caso di mantenimento del NdR completo, il fornitore del distributore sarebbe in condizione di identificare gli altri fornitori di detto distributore, poiché le SDS sono fornite ogni volta. Con la
conoscenza delle ultime 4 cifre i fornitori potrebbero accrescere le loro quotazioni (prezzi di vendita) sui distributori che a loro volta potrebbero riversarli sugli utilizzatori a valle oppure venir vincolati ai loro fornitori. Le implicazioni commerciali potrebbero dunque diventare significative nel caso che le relazioni commerciali diventassero trasparenti.
◊ Tracciabilità
Le 4 cifre finali del NdR potrebbero essere usate come sistema di tracciabilità. Un numero di registrazione può venir copiato da qualche persona “maliziosa” e potrebbe essere aggiunto un uso non consentito. Tale caso può essere rilevato solamente risalendo la catena di approvvigionamento, fornitore per fornitore, ad es. attraverso le fatture. Non sarebbe corretto seguire il ndr ed accusare il suo possessore di qualcosa che non è in grado di controllare !
Concludendo la FECC chiede che i controlli sulla registrazione di una sostanza vengano fatti con mezzi amministrativi diversi dalle SDS, perché l’inclusione delle ultime 4 cifre del ndr nelle SDS
creerebbe una situazione impraticabile non solo per le miscele ma anche per le singole sostanze.

04/03/2009

Il Regolamento 1272/2008, GHS, è già in vigore dal 20/01/2009, ma per i titoli II, III ed IV il termine di applicazione è il 01/12/2010 per le sostanze e  01/06/2015 per i preparati

 

Fino alle date riportate, si possono utilizzare le legislazioni della Direttiva Sostanze e Preparati.

La versione 4.2 del programma che contemplerà la legislazione GHS per le sostanze, insieme ad altre importanti modificazioni che incidono sulla scheda di sicurezza, sarà disponibile alla fine del 2010. 

Il lavoro da realizzare è immenso e non risulta possibile anticipare i termini previsti.

Ciò che ora è più urgente è mettere a punto la versione 4.1 con le ATP30, ATP31 ed ADR2009 per fine di maggio o inizio di giugno di questo anno.

14/02/2007

2004/42/CE prodotti vernicianti e subcategoria Allegato II

 I prodotti inclusi (allegato II punto 1)

A PITTURE OPACHE PER PARETI E SOFFITTI INTERNI

B PITTURE LUCIDE PER PARETI E SOFFITTI INTERNI

C PITTURE PER PARETI ESTERNE DI SUPPORTO MINERALE

D PITTURE PER FINITURE E TAMPONATURE DA INTERNI-ESTERNI PER LEGNO/ METALLO/ PLASTICA.

E VERNICI E IMPREGNANTI PER LEGNO PER FINITURE.

F IMPREGNANTI FILMOGENI PER LEGNO

G PRIMER.

H PRIMER FISSANTI

I PITTURE MONOCOMPONENTI AD ALTE PRESTAZIONI

J PITTURE BICOMPONENTI AD ALTE PRESTAZIONI

K PITTURE MULTICOLORI

L PITTURE PER EFFETTI DECORATIVI

Come etichettare i prodotti

I prodotti inclusi (allegato II punto 1)

A PITTURE OPACHE PER PARETI E SOFFITTI INTERNI

Traspiranti

Tempere

Lavabili

Acriliche

(Pitture murali)

Pitture alla calce

Silicati

B PITTURE LUCIDE PER PARETI E SOFFITTI INTERNI

Idropitture murali

Smalti murali

Plastici murali

Bucciato lucido

C PITTURE PER PARETI ESTERNE DI SUPPORTO MINERALE

Silicati

Silossani

Pitture al quarzo

Acriliche

Farine al quarzo

Intonaci acrilici

Intonaci minerali

Pitture alla calce

Intonachini, marmorini

Lamato rustico, graffiato

Pitture elastomeriche

Pitture alla pliolite

D PITTURE PER FINITURE E TAMPONATURE DA INTERNI-ESTERNI PER LEGNO/ METALLO/ PLASTICA

Smalti: acrilici, alchilici, alto solido, effetto micaceo, brillanti, satinati

Vernici

Fondi

Impregnanti

E VERNICI E IMPREGNANTI PER LEGNO PER FINITURE

Vernici interne ed esterne

Finiture a cera Impregnanti (con spessore >= 5 mm)

N.B. Se per un impregnante opaco per legno si dichiaronoun uso anche per altri substrati diversi da legno, allora il prodotto deve essere classificato sub d )

F IMPREGNANTI FILMOGENI PER LEGNO

Impregnanti propriamente detti (con spessore inferiore a 5 mm)

G PRIMER

Fondi

Fissativi

Impregnanti

N.B. I prodotti intermedi non rientrano in questa categoria, ma in quella delle pitture

H PRIMER FISSANTI

Fissativi riconsolidanti per superfici polverose, sfarinanti, ecc

I PITTURE MONOCOMPONENTI AD ALTE PRESTAZIONI

Prodotti anticorrosione

Primer per metalli

Primer per plastica

Primer per zinco e alluminio

Rivestimenti per pavimenti

Ritardanti di fiamma

Prodotti per graffiti

Prodotti per strutture sanitarie e/o industria alimenti, bevande

J PITTURE BICOMPONENTI AD ALTE PRESTAZIONI

Stessi prodotti di cui alla categoria-sub i), ma a due componenti

K PITTURE MULTICOLORI

Pitture multicolori

L PITTURE PER EFFETTI DECORATIVI

Pitture con effetti decorativi

N.B. Pitturc applicate su supporti appositamente preverniciati  o su basi,  succcssivamcntc trattati durante la fase di essiccazione

Come etichettare i prodotti

Il presente elenco ha unicamente carattere indicativo:

- Prodotti vernicianti per nautica e marina, secondo la funzione espressamente dichiarata

- Rivestimenti per mobili, se non dichiarata la funzione per finiture/impianti/strutture connessi ai manufatti edilizi

- Prodotti vernicianti per macchiriari e strumentazione

- Prodotti vernicianti per applicazioni in agricoltura

- Prodotti vernicianti per piscine

- Prodotti vernicianti per segnaletica stradale

- Mastici

- Prodotti per rinzaffo a base di leganti minerali

- Impregnanti cor funzione biocida per il trattamento del legno in profondità, non formanti film

- Agenti di pulitura o di pretrattamento

- Impregnanti idrofobici, non formanti film

- Svernicianti

- Prodetti per il mantenimento del legno (oli, cere, etc)

- Prodotti per la riparazione del legno

- Aerosol (solo per edilizia)

- Semilavorati (basi e-paste coloranti) per tintometri

- Diluenti

21/02/2007

2006/8/CE

JMTsoft, con la versione 3.4 ha aggiornato il software, per adeguarsi alla 2006/8/CE che è entrata in vigore nel marzo 2007.

Direttiva 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006 che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi.La direttiva, che dovrà essere recepita entro il 1° marzo del 2007, modifica gli allegati relativi ai criteri di classificazione con il metodo convenzionale dei preparati che contengono sostanze classificate cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Il criterio utilizzato è che questi preparati debbano essere classificati ed etichettati in base alla categoria più elevata. Inoltre sono stati modificati gli allegati relativi alla classificazione, sempre con il metodo convenzionale, dei preparati contenenti sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico. In questo caso l’obiettivo è garantire l’applicazione uniforme di limiti specifici di concentrazione a tutti i preparati contenenti sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico.

Modifiche Luglio 2008:

- tabella 1a - tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine;

- tabella 1b - tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico.

Esempio di MSDS: idropittura fungicida da diluire

06/09/2006

2004/42/CE VOC

L'approvazione della 2004/42/CE, relativa alla limitazione delle emissioni di VOC conseguenti l'uso di solventi ( compreso i prodotti acquosi), crea non pochi grattacapi ai produttori di pitture e vernici. Il primo scoglio è di avere Schede di sicurezza da parte del fornitore di materie prime contenenti i dati necessari, in seguito di calcolare per tutti i prodotti i valori richiesti secondo la normativa e di produrre etichette riportanti i seguenti dati:

Definizione del prodotto (es. Pittura per pareti esterne di supporto minerale)

Valore limite UE per questo prodotto (cat. Alc): x gll(2007) / y g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo z g/l di COV.

  La JMT soft, con la versione che ha introdotto il XXIX adeguamento ( versione 3.3 ), già produce le MSDS secondo questa normativa, eseguendo i relativi calcoli partendo dai dati ricavabili dalle materie prime.

Per coloro che necessitano di ottemperare ai dati richiesti per gli ambienti industriali, la MSDS é completata come riportato di seguito per una ipotetica pittura antivegetativa:

12.3 Emissioni nell'atmosfera:

Evitare l'emissione nell'atmosfera.

- Idrocarburi aromatici : 25. % Peso

- COV :                        25. % Peso

- COV :                        370.5 g/l

- COV (installazione industriale):· Se il prodotto è utilizzato in impianti industriali, si deve verificare se si deve applicare la Direttiva 1999/13/CE, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti: COV : 22.5% C (determinato come carbonio) , Peso molecolare (medio ): 120.0 , Numero atomi C (medio) : 9.0.

Il calcolo teorico del VOC, è permesso dalla legge. Si consiglia comunque agli utenti del software, nel caso di valori prossimi ai massimi di legge, di applicare i metodi analitici previsti:

metodo analitico ISO 5 190-2 e nel caso di prodotti reattivi, utilizzando il metodo analitico ASTMD 2359.  

Esempio di MSDS: idropittura fungicida da diluire

20/11/2006

2004/648/CE DETERGENTI

Riunisce in un testo unico le disposizioni relative ai prodotti per la detergenza domestica e professionale, il medesimo è finalizzato all’armonizzazione delle norme in tema di:
􀂃 Biodegradabilità dei tensioattivi e conseguenti divieti o restrizioni, da imporre al momento della loro immissione in commercio;
􀂃 Etichettatura dei detergenti;
􀂃 Informazioni che i produttori devono mettere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico degli Stati membri.
Vengono inoltre riportate, fra le altre, le definizioni di:
􀂃 Detergente: qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi, destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale;
􀂃 Tensioattivo: qualsiasi sostanza organica e/o preparato utilizzato nei detergenti dotato di proprietà tensioattive. Consiste di uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensioni tali da consentire la diminuzione della tensione superficiale dell’acqua, la formazione di monostrati di spandimento o di assorbimento all’interfaccia acqua/aria, la formazione di emulsioni e/o
microemulsioni e/o la formazione di micelle, e l’assorbimento alle interfacce acqua/solido;
􀂃 Fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile dell’immissione sul mercato di un detergente o di un tensioattivo per detergenti;
Nello specifico, è considerato fabbricante il produttore, l’importatore, l’imballatore che lavora per conto proprio o qualsiasi persona che modifichi le caratteristiche di un detergente o di un tensioattivo per detergenti o ne crei o modifichi l’etichettatura.
Tranne nel caso in cui intervenga come importatore, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche, l’etichettatura o l’imballaggio di un detergente o di un tensioattivo per detergenti. Ai fini del regolamento in questione, l’immissione sul mercato comunitario di un detergente o di un tensioattivo avviene attraverso la loro introduzione e messa a
disposizione a favore di terzi, dietro pagamento o meno, nel rispetto delle condizioni
e dei limiti stabiliti nel medesimo (ivi compresi i relativi allegati) ed in ogni altra normativa comunitaria pertinente.
I fabbricanti che immettono sul mercato le sostanze e/o i preparati contemplati dal regolamento sono tenuti a fornire le informazioni relative ai risultati delle prove di biodegradabilità effettuate, a dimostrazione della conformità ai requisiti fissati. I medesimi devono inoltre fornire su richiesta al personale medico, gratuitamente e senza ritardi, una scheda tecnica contenente l’elenco di tutti gli ingredienti del detergente.
Per quanto riguarda la biodegradabilità, il regolamento dispone che i tensioattivi e i detergenti contenenti tensioattivi possano essere immessi sul mercato senza ulteriori limitazioni purché vengano rispettati i requisiti di “biodegradazione aerobica completa” (stabiliti nell’allegato III).
Nel caso in cui il livello di biodegradazione aerobica completa sia inferiore rispetto a quanto prescritto, è altresì concessa ai fabbricanti la facoltà di richiedere una deroga, a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi al livello di “biodegradabilità primaria” (di cui all’allegato II); nessuna deroga può tuttavia essere concessa ai tensioattivi che non soddisfino questi ultimi requisiti. La deroga può essere richiesta attraverso la presentazione all’autorità competente dello Stato membro interessato di una specifica domanda accompagnata da un fascicolo tecnico – redatto in conformità a quanto disposto negli allegati al regolamento – contenete tutte le informazioni e i documenti giustificativi per valutare la sicurezza, in relazione all’uso specifico, dei
tensioattivi che non rispettano i limiti di biodegradabilità.
Le autorità competenti, che possono subordinare la concessione della deroga al pagamento di una tariffa, esaminano le richiesta ricevute, richiedendo eventualmente ulteriori elementi informativi e/o probatori, ne valutano la rispondenza alle condizioni appositamente previste e informano la Commissione dei risultati di tale istruttoria. La Commissione, sulla base di tale valutazione, decide in merito alla possibilità di concedere la deroga richiesta.
Per quanto concerne invece l’etichettatura dei detergenti, vengono indicate nell’articolo 11 e nell’allegato VII tutte le informazioni che debbono figurare «a caratteri visibili, leggibili ed indelebili» sulla confezione e sull’imballaggio con cui essi sono venduti al consumatore.
Tali informazioni comprendono:
􀂃 Denominazione e marchio commerciale del prodotto;
􀂃 Denominazione, indirizzo e numero telefonico del responsabile dell’immissione sul mercato;
􀂃 Recapiti (indirizzo, numero telefonico ed e-mail) presso cui richiedere la scheda tecnica per motivi medici;
􀂃 Istruzioni per l’uso ed eventuali precauzioni particolari ed indicazione del contenuto dei componenti, comprese le fragranze allergizzanti.
L’applicazione della disciplina in esame non pregiudica tuttavia l’applicazione delle disposizioni relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati e delle sostanze pericolose di cui alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE,
2001/59/CE e 2001/60/CE. Il regolamento in questione prescrive infine che gli Stati membri stabiliscano adeguati provvedimenti giuridici o amministrativi, nonchè sanzioni dissuasive,
effettive e proporzionate, da applicare in caso di violazione del medesimo, incluse misure che autorizzino le autorità al sequestro di partite di detergenti non conformi.
Decreto Legislativo N. 266/2006
E’ proprio a quest’ultima previsione che il decreto legislativo in oggetto dà oggi una compiuta e completa attuazione, attraverso la previsione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei fabbricanti, degli importatori e di coloro che immettono sul mercato il prodotto detergente in violazione di quanto prescritto dal regolamento comunitario.

30/03/2006

MSDS Normative in vigore

Tutti coloro che gestiscono, manipolano, producono prodotti chimici, hanno a che fare con la stesura delle schede di sicurezza,  indipendentemente dalla loro pericolosità, nella lingua italiana, in 16 punti, secondo le disposizioni europee, comprensive delle  norme specifiche per disposizioni particolari ( COV ), o settori d’impiego ( biocidi, detergenti ).

Tenersi aggiornati a queste evoluzioni continue, interpretare le differenze, aggiornare le schede esistenti è un’occupazione  onerosa sia per i tempi richiesti, che strettamente economica.

Il programma della JMTSOFT SA, adempie con precisione ed economicamente a tali necessità. Nella sua conformazione minima  ( ma precisa e completa in tutti i 16 punti ) risulta essere già un investimento vantaggioso economicamente dopo solo 3, 4  schede di sostanze o preparati da sviluppare nelle condizioni di regime del software. Il costo, si riduce ulteriormente nel rinnovo della licenza annuale che è una  frazione del primo investimento.

Esempio di MSDS: idropittura fungicida da diluire

Normative / Versione software

Il software della JMTSOFT SA, è aggiornato secondo le seguenti normative:

 Versione 4.0 ( 01/06/2007) :

·         Regolamento 1907/2006 - 453/2010 REACH -

Il data base delle sostanze si è arricchito di tutte le informazioni ufficialmente disponibili per soddisfare le stringenti richieste del REACH, in particolare per i capitoli ECOTOSSICITA', SICUREZZA SUL LAVORO, permettendo il calcolo, dove applicabile, dei valori relativi.

·         67/548/CEE ~ 2004/73/CE (sostanze)

Direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della  direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative  relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

·         1999/45/CE ~ 2001/60/CE  (preparati)

Direttiva 2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva  1999/45/Ce  del consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative  alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

L'adeguamento prevede l'inserimento nella normativa dei preparati delle novità derivanti dal ventottesimo adeguamento sulle  sostanze pericolose

      76/769/CEE (commercializzazione)

Direttiva 76/769/CEE del consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative  degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi,  per quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

·         94/55(ADR 2007), 96/49/CE (RID 2007), (IMDG 32-06), (ICAO/IATA 2007)

Direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci  pericolose su strada.

Direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose  per ferrovia

·         91/155/CEE~2001/58/CE (schede di sicurezza)

Direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che  definisce  e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva  1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ( scheda dati di sicurezza).

·         2004/42/CE e 1999/13/CE per il contenuto e le emissioni di composti organici volatili (COV)

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di  composti  organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica  della direttiva 1999/13/CE

La finalità della Direttiva CE 1999/13 è quella di indicare alle aziende obbiettivi di riduzione delle emissioni di solvente,  lasciando  agli utilizzatori la scelta tra la sostituzione dei prodotti, la modifica delle tecnologie di applicazione o l'installazione di impianti di  depurazione, indicando inoltre un limite per le emissioni diffuse.

·       2006/8/CE

Modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi.

La direttiva, che dovrà essere recepita entro il 1° marzo del 2007, modifica gli allegati relativi ai criteri di classificazione con il metodo convenzionale dei preparati che contengono sostanze classificate cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Il criterio utilizzato è che questi preparati debbano essere classificati ed etichettati in base alla categoria più elevata. Inoltre sono stati modificati gli allegati relativi alla classificazione, sempre con il metodo convenzionale, dei preparati contenenti sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico. In questo caso l’obiettivo è garantire l’applicazione uniforme di limiti specifici di concentrazione a tutti i preparati contenenti sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico.

648/2004 per i detergenti

Regolamento (Ce) N. 648/2004 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio Del 31 Marzo 2004 Relativo Ai Detergenti.

In particolare, riunendo in un testo unico le disposizioni relative ai prodotti per la detergenza domestica e professionale, il medesimo è finalizzato all’armonizzazione delle norme in tema di:
􀂃 Biodegradabilità dei tensioattivi e conseguenti divieti o restrizioni, da imporre al momento della loro immissione in commercio;
􀂃 Etichettatura dei detergenti;
􀂃 Informazioni che i produttori devono mettere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico degli Stati membri.
Vengono inoltre riportate, fra le altre, le definizioni di:
􀂃 Detergente: qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi, destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale;
􀂃 Tensioattivo: qualsiasi sostanza organica e/o preparato utilizzato nei detergenti dotato di proprietà tensioattive. Consiste di uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensioni tali da consentire la diminuzione della tensione superficiale dell’acqua, la formazione di monostrati di spandimento o di assorbimento all’interfaccia acqua/aria, la formazione di emulsioni e/o
microemulsioni e/o la formazione di micelle, e l’assorbimento alle interfacce acqua/solido;
􀂃 Fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile dell’immissione sul mercato di un detergente o di un tensioattivo per detergenti

·         98/8/CE dei biocidi.

Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi  

Sono considerati biocidi, in base all'art 2 comma 1 lettera a, i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui impedire l'azione o esercizio altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici. I vari tipi di biocidi sono elencati nell' allegato IV al decreto e suddivisi in quattro gruppi: disinfettanti e biocidi in generale ( Es: prodotti per la disinfezione dell'aria, di superfici, di materiali), preservanti ( Es: preservanti per il legno, per lavori in muratura), controllo degli animali nocivi ( Es: rodenticidi, insetticidi, repellenti).

·         75/324/CEE~94/1/CE , 87/404/CE per gli aerosol.

      Quantità limite, secondo la Direttiva 96/82/CE~2003/105/CE (Seveso III):

 

09/03/2006

GALVANICA

Nello specifico settore della GALVANICA, la JMTsoft offre un programma comprendente un database delle sostanze appositamente  strutturato con la presenza di tutte le materie prime normalmente impiegate nella formulazione di preparati per elettrodeposizione (es: Sali inorganici, organici, ossidi di metalli, tensioattivi, metalli, basi, acidi, etc)

 

09/03/2006

Sistemi industriali tintometrici

Le società di vernici che presso i distributori o depositi periferici, gestiscono sistemi industriali tintometrici, devono affrontare  sia per le tinte di cartella che per le tinte a campione, la problematica di fornire una scheda di sicurezza e la relativa etichetta sulla  base del "colore" prodotto a partire dalle basi neutre a disposizione.

Nei settori vernici per carrozzeria, vernici per legno, rivestimenti in polvere, vernici industriali, inchiostri da stampa, e comunque  ovunque vengano utlizzati sistemi tintometrici che comprendono migliaia di tinte, i moduli:

OPZIONE DI CALCOLO DELL’ETICHETTA E DELLA SCHEDA DI SICUREZZA PER SISTEMI TINTOMETRICI INDUSTRIALI

OPZIONE DI CALCOLO DELL’ETICHETTA E DELLA SCHEDA DI SICUREZZA PER MACCHINE TINTOMETRICHE

permettono di gestire velocemente il calcolo e la stampa della specifica scheda di sicurezza e dell'etichetta.

Il primo modulo, è in grado di raggruppare e assegnare automaticamente le schede di sicurezza generiche o specifiche  in funzione  della composizione di pitture, vernici e inchiostri prodotti mediante sistemi tintometrici industriali. Questo stesso concetto è  applicabile ai sistemi in polvere.

Con questo modulo si potranno etichettare e disporre delle  schede di sicurezza corrette per le centinaia di migliaia di colori  possibili, ottenuti mediante sistemi tintometrici, al momento della loro produzione.

Il secondo modulo è pensato per potere essere installato presso rivenditori che dispongono di macchine tintometriche, siano  esse per carrozzeria o industriali, in modo da ottenere l’etichetta e la scheda di sicurezza adeguata al prodotto.

Anche Clienti che disponevano già di sistemi di calcolo per le schede di sicurezza, mediante software di diversa produzione(SAP, ...)  ha ritenuto conveniente l'integrazione con i moduli JMTsoft.

 

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