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schede di sicurezza MSDS safety data sheet GHS ADR XXX XXXI etichettatura REACH pitture vernici adesivi inchiostri detergenza detergenti elettrodeposizioni
MSDS: IMPOSTAZIONE
Alle norme di compilazione già in uso secondo la 2001/58/CE, si aggiungono le prescrizioni o le modifiche previste dal REACH.( Allegato II - 1907/2006)
I punti seguenti forniscono le modifiche alla struttura della MSDS.
Le informazioni fornite dalle schede di dati di sicurezza devono anche essere conformi alle prescrizioni della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari del pubblico degli utilizzatori, se conosciuto. Le persone che immettono sul mercato sostanze e preparati devono assicurare che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata, anche di aggiornamento.
Per quanto riguarda i preparati non classificati come pericolosi, ma per i quali una scheda di dati di sicurezza è prescritta dall'articolo 31, informazioni proporzionate devono essere fornite per ogni voce.
Indicare la data di compilazione della scheda di dati di sicurezza sulla prima pagina. Quando una scheda di dati di sicurezza è stata oggetto di revisione, le modifiche sono segnalate al destinatario con l'indicazione "Revisione: (data)".
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO
1.1 La denominazione utilizzata per l'identificazione deve essere identica a quella che appare sull'etichetta, a norma dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.
1.2. Uso della sostanza/del preparato
Indicare gli usi della sostanza o del preparato, per quanto conosciuti. Se gli usi possibili sono molti, occorre citare soltanto i più importanti o i più comuni.
1.3. Identificazione della società/dell'impresa. ( inserire l’indirizzo mail )
1.4. Numero telefonico di chiamata urgente
Oltre alle informazioni di cui sopra, indicare il numero telefonico di chiamata urgente dell'impresa e/o dell'organismo ufficiale di consultazione (può trattarsi dell'organismo incaricato di ricevere le informazioni relative alla salute, di cui all'articolo 17 della direttiva 1999/45/CE). Specificare se il numero di telefono è disponibile solo nelle ore d'ufficio.
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Distinguere chiaramente tra i preparati che sono classificati come pericolosi e quelli che non sono classificati come pericolosi a norma della direttiva 1999/45/CE.
Le informazioni che figurano sull'etichetta sono da riportare nel punto 15.
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.2. Per i preparati classificati come pericolosi a norma della direttiva 1999/45/CE, sono indicate le sostanze seguenti e la loro concentrazione o intervallo di concentrazioni nel preparato:
a) le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente a norma della direttiva 67/548/CEE, quando sono presenti in concentrazioni pari o superiori al più basso dei seguenti valori:
– le pertinenti concentrazioni definite nella tabella riportata nell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 1999/45/CE; o
– i limiti di concentrazione indicati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE; o
– i limiti di concentrazione indicati nell'allegato II, parte B della direttiva 1999/45/CE; o
– i limiti di concentrazione indicati nell'allegato III, parte B della direttiva 1999/45/CE; o
– i limiti di concentrazione indicati nell'allegato V della direttiva 1999/45/CE; o
– i limiti di concentrazione indicati in una voce concordata nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature stabilito a norma del titolo XI del presente regolamento;
b) le sostanze per le quali a livello comunitario esistono limiti d'esposizione sul luogo di lavoro, che non sono già incluse nella lettera a);
c) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in base ai criteri di cui all'allegato XIII, se la concentrazione di una singola sostanza è pari o superiore allo 0,1%.
Le frasi R non devono essere riportate per intero: è fatto riferimento al punto 16, ove è elencato il testo integrale di ogni frase R pertinente. Se la sostanza non ottempera ai criteri di classificazione, è descritto il
motivo per il quale è indicata la sostanza nel punto 3 nel modo seguente: "Sostanza PBT" o "sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro".
3.3. Per i preparati non classificati come pericolosi a norma della direttiva 1999/45/CE, le sostanze sono indicate, con la loro concentrazione o intervallo di concentrazioni, quando sono presenti in concentrazione singola: in caso di sostanze con particolari prerogative
3.4. Viene indicata la classificazione
3.5. Il nome e il numero di registrazione attribuito a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del presente regolamento o il numero EINECS o ELINCS
4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO
Precisare in primo luogo se è necessaria un'immediata consultazione medica.
5. MISURE ANTINCENDIO
specificando:
– i mezzi di estinzione idonei;
– i mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza;
– inserire il rimando al punto 10 su stabilità e reattività
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
Possono anche essere necessarie indicazioni quali: "non utilizzare mai, neutralizzare con...".
Inserire i rimandi specifici ai punti 7, 8, 13.
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) o una registrazione, le informazioni del presente punto sono corrispondenti a quelle fornite per gli usi identificati e gli scenari d'esposizione figuranti nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
7.1. Manipolazione
7.2. Immagazzinamento
7.3. Usi particolari
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1. Valori limite d'esposizione
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, indicare i DNEL e le PNEC pertinenti per la sostanza per gli scenari d'esposizione riportati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
Per i preparati, è utile indicare valori per i componenti che devono figurare nella scheda di dati di sicurezza a norma del punto 3.
8.2. Controlli dell'esposizione
8.2.1. Controlli dell'esposizione professionale dell'articolo 4 della direttiva 98/24/CE fare riferimento alle norme CEN appropriate:
(a) Protezione respiratoria
(b) Protezione delle mani
(c) Protezione degli occhi
(d) Protezione della pelle
8.2.2. Controlli dell'esposizione ambientale
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, per gli scenari d'esposizione riportati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza, deve essere fornito un sommario delle misure di gestione dei rischi che controllano in modo adeguato l'esposizione dell'ambiente alla sostanza.
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1. Condizioni da evitare
10.2. Materie da evitare
10.3. Prodotti di decomposizione pericolosi
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Le informazioni del presente punto devono corrispondere a quelle fornite in una registrazione, quando è prescritta e/o in una relazione sulla sicurezza chimica, quando è prescritta,
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Le informazioni della presente sezione devono corrispondere a quelle fornite in una registrazione, quando è prescritta e/o in una relazione sulla sicurezza chimica, quando è prescritta.
12.1. Ecotossicità
12.2. Mobilità
La possibilità che la sostanza o i componenti appropriati di un preparato, se rilasciati nell'ambiente, siano trasportati verso le acque sotterranee o lontano dal luogo di rilascio.
I dati pertinenti possono includere:
– distribuzione per comparto ambientale nota o stimata,
– tensione superficiale,
– adsorbimento/desorbimento.
12.3. Persistenza e degradabilità
12.4. Potenziale di bioaccumulo
Il potenziale di accumulazione della sostanza o dei componenti appropriati di un preparato nel biota e, da ultimo, di passaggio nella catena alimentare, con riferimento al coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (Kow) e al fattore di bioconcentrazione (BCF), se disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT
12.6. Altri effetti nocivi
Assicurarsi che le informazioni rilevanti per l'ambiente siano fornite in altri punti della scheda di dati di sicurezza, specialmente le avvertenze relative al rilascio controllato, alle misure da adottare in caso di rilascio accidentale e le considerazioni relative al trasporto e allo smaltimento nei punti 6, 7, 13, 14 e 15.
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
IMDG (mare), ADR (direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada), RID (direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia), ICAO/IATA (aria).
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Indicare se è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza (o per una sostanza in quanto componente del preparato).
Se la sostanza o il preparato di cui alla scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente (ad es. autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII o restrizioni a norma del titolo VIII), tali disposizioni devono, per quanto possibile, essere indicate.
16. ALTRE INFORMAZIONI
– l'elenco delle frasi R pertinenti. Riportare il testo integrale di ogni frase R di cui ai punti 2 e 3 della scheda di dati di sicurezza;
– indicazioni sull'addestramento;
– restrizioni d'uso raccomandate (ossia raccomandazioni facoltative del fornitore);
– ulteriori informazioni (riferimenti scritti e/o centri di contatto tecnico);
– fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda.
Quando una scheda di dati di sicurezza è stata modificata, indicare chiaramente le informazioni aggiunte, soppresse o modificate (se non sono state indicate altrove).